Regolamento Blu Boat A.S.D.

REGOLAMENTO BOAT SHARING DI BLU BOAT A.S.D.

Art. 1 – Finalità e natura dell’attività di boat sharing.
BLU BOAT (di seguito denominata anche l’Associazione) è un’Associazione Sportiva
Dilettantistica, attiva nelle discipline della vela e della pesca, i cui fini istituzionali sono rappresentati,
tra l’altro, dalla “promozione della cultura nautica e marinara, anche mediante la condivisione di derive, natanti di
ogni specie e dimensione, imbarcazioni da diporto ed accessori per la nautica”.
L’attività di boat sharing, consentendo di usufruire con continuità delle unità da diporto nei tempi e nei
modi specificati nel presente Regolamento e nei singoli contratti di utilizzo che saranno all’uopo
sottoscritti, persegue la finalità di offrire ai soci / utilizzatori la possibilità:
a) di perfezionare le loro abilità nella navigazione e nella conduzione delle unità a vela;
b) di praticare la pesca sportiva costiera e d’altura.

BLU BOAT A.S.D.

00176 Roma, Via Lodovico Pavoni , 127 – Email: paolomasotti@hotmail.com

L’A.S.D. BLU BOAT, pertanto, fornisce ai soci / utilizzatori l’assistenza di cui essi necessitano
per il proficuo svolgimento delle sessioni di allenamento nella vela e nella pesca sportiva, mediante il
reperimento, la gestione amministrativa e la messa a punto tecnica delle unità da diporto.
La concessione in uso delle unità da diporto non costituisce in alcun modo locazione o noleggio bensì
comodato d’uso gratuito con partecipazione dei soci / utilizzatori alle spese di ormeggio, gestione,
manutenzione ed implementazione dell’unità che ne forma oggetto, come meglio precisato all’art. 4
del presente Regolamento, al fine del perseguimento delle finalità associative.
Art. 2 – Requisiti dei soci/utilizzatori.
I soci che intendano aderire al boat sharing dovranno:
a) essere in regola con il versamento della quota associativa annuale;
b) essere in regola con il tesseramento presso l’ente di promozione sportiva cui l’A.S.D. Blu Boat è affiliata;
c) consegnare all’Associazione un certificato medico che ne attesti l’idoneità allo svolgimento
dell’attività sportiva praticata;
d) essere in possesso dei titolo di comando richiesti secondo la tipologia di unità da diporto oggetto di
condivisione;
e) dimostrare, in ogni caso, di possedere un sufficiente grado di competenza ed abilità tecnica nella
conduzione di unità da diporto della medesima tipologia di quella oggetto di condivisione, tali da non
costituire pericolo per l’incolumità propria, dei terzi e per la salvaguardia del patrimonio sociale.
Art. 3 – Uso di unità da diporto di proprietà di soci o terzi.
L’Associazione potrà disporre, per il periodo concordato, di unità da diporto di proprietà dei soci o di
terzi destinandole al boat sharing, alle crociere didattiche di breve o lunga durata, ai corsi ed alle regate,
previo accordo scritto con i proprietari.

I modi ed i termini verranno fissati di volta in volta dal Consiglio Direttivo ed approvati per iscritto
dall’interessato.
Il Consiglio Direttivo può prevedere un rimborso nei confronti dei proprietari per l’utilizzo delle unità
da diporto.
Art. 4 – Quote di partecipazione al boat sharing.
Il Consiglio Direttivo determina l’importo delle quote aggiuntive per i soci che intendono aderire
all’attività di boat sharing in conformità con i fini istituzionali.
Dette quote corrispondono, pro capite, ai costi sostenuti dall’Associazione per l’organizzazione e lo
svolgimento dell’attività di condivisione (contatti, comunicazioni, ricerche bibliografiche, oneri di
segreteria, oneri di utilizzo della barca, verifica e adeguamento delle dotazioni e delle attrezzature di
sicurezza, oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, implementazione, spese di gestione ed
ormeggio, organizzazione di riunioni preparatorie, formazione dei gruppi e degli equipaggi, attività
amministrativa, retribuzione dei collaboratori e del personale tecnico, oneri assicurativi, ecc.) e
vengono sostenute da tutti i partecipanti proporzionalmente ai periodi di utilizzo loro assegnati.
Le quote versate in favore dell’Associazione non includono il carburante, il gas da cucina, i costi di
ormeggio in marina e porti diversi da quello di abituale ormeggio dell’unità, la fornitura di elettricità
ed acqua ove non inclusa nel costo dell’ormeggio, la pulizia ordinaria dell’unità dopo ogni utilizzo
della medesima, le spese di cambusa e tutto ciò che non risulta incluso nel precedente periodo.
Art. 5 – Comando e responsabilità delle unità da diporto in boat sharing.
Durante l’utilizzo delle unità da diporto concesse in boat sharing, i soci / utilizzatori ne assumono il
comando in navigazione, unitamente ad ogni responsabilità connessa.
E’ richiesto a ciascun socio / utilizzatore di collaborare nella gestione dell’unità, facendosi carico delle
eventuali piccole manutenzioni che, durante il suo utilizzo, si dovessero rendere necessarie e salvo il
diritto di essere rimborsato delle spese sostenute.
I soci / utilizzatori sono pienamente responsabili dell’unità, della condotta dell’equipaggio e degli
eventuali ospiti, per tutto il periodo di uso della medesima.

I soci che utilizzano un’imbarcazione in boat sharing sono, pertanto, responsabili verso l’Associazione di
qualunque danno l’imbarcazione possa subire o causare a persone o a cose, anche se derivante da
forza maggiore, salva l’operatività delle polizze assicurative stipulate a tutela delle persone e del
patrimonio sociale.
Ciascun socio / utilizzatore è tenuto a rispettare le norme internazionali, statali e locali che
disciplinano la navigazione, le ordinanze delle Capitanerie di Porto ed i regolamenti del marina/circolo
di ormeggio abituale, nonché degli altri porti o marina ove dovesse approdare durante l’uso dell’unità.
Il socio / utilizzatore è tenuto a comunicare all’Associazione eventuali avarie o difetti riscontrati al
momento del check-in o verificatesi nel periodo di suo utilizzo ed, ove presente, farne debita
registrazione sul libro di bordo.
I soci / utilizzatori accettano, nella valutazione dei danni arrecati al patrimonio sociale, l’arbitraggio
del perito assicurativo incaricato di procedere all’istruzione del sinistro o, in difetto, la valutazione
operata dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Orario e luogo di check-in e check-out.
Le unità da diporto sono a disposizione dei soci / utilizzatori presso il loro ormeggio, nei periodi e
negli orari indicati nei relativi contratti di utilizzo, salvo diverso accordo con i soci / utilizzatori che
precedono e/o seguono nel calendario della condivisione da comunicarsi all’Associazione.
Art. 7 – Divieto di cessione anche parziale.
Le unità da diporto in boat sharing non possono essere utilizzate o manovrate, a nessun titolo, da terzi
in assenza a bordo del socio / utilizzatore responsabile.
Art. 8 – Uso delle unità da diporto in boat sharing.
Le unità da diporto in boat sharing possono essere utilizzate esclusivamente nell’ambito delle finalità
associative ed, in particolare, per il perfezionamento nella navigazione a vela e per la pratica della
pesca, costiera e d’altura, entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti, dalla licenza di navigazione, dalle
dotazioni di sicurezza presenti a bordo, dal contratto di utilizzo stipulato con l’Associazione, dal
contratto di assicurazione e dal titolo di abilitazione al comando posseduto dal socio / utilizzatore,

con espresso divieto di trasporto di merci e/o passeggeri e così di qualsiasi altro genere di commercio
o di attività economica.
Al fine della proficua gestione dell’unità e della sua manutenzione, ciascun socio / utilizzatore è
tenuto ad informare l’Associazione in merito all’utilizzo che faccia, o meno, dell’unità da diporto nel
periodo di sua competenza.
Art. 9 – Diligenza, prudenza e perizia nell’uso delle unità da diporto.
Le unità da diporto devono essere sempre utilizzate e condotte con diligenza, prudenza, perizia, in
conformità all’uso convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di bordo,
così da assicurare che la conduzione avvenga in sicurezza e senza arrecare danni alle cose ed alle
persone.
Art. 10 – Norme di comportamento a bordo.
Il socio / utilizzatore deve evitare l’uso di alcolici prima e durante la navigazione, così al pari degli altri
membri del suo equipaggio.
L’equipaggio, inoltre, deve curare di indossare un abbigliamento adeguato alle condizioni
meteo-marine, di fare uso delle dotazioni di sicurezza ove necessarie, nonché di utilizzare scarpe
antiscivolo a suola bianca tali da non macchiare la coperta.
È fatto divieto assoluto di fare uso di droghe a bordo.
E’ fatto, altresì, divieto assoluto di fumare sotto coperta, mentre in coperta ciò è consentito solo
prestando particolare attenzione a non cagionare danni alla coperta medesima, alle attrezzature veliche
ed ad ogni altro accessorio, inclusi i parabordi.
Il socio / utilizzatore accetta che la spazzatura prodotta a bordo resti imbarcata per tutta la durata
della navigazione, inclusi i prodotti di consumo, e si impegna a non gettare alcunché in mare.
Dopo ogni utilizzo l’unità dovrà essere lasciata pulita ed in ordine, internamente ed esternamente
mediante l’uso di prodotti e materiali che non possano danneggiarla.
Non possono essere lasciati a bordo spazzatura, cibo od oggetti personali, rispetto alla cui integrità o
smarrimento l’Associazione e gli altri co-utilizzatori non assumono alcuna responsabilità.

Le stoviglie di bordo devono essere accuratamente lavate e riposte.
Al termine di ogni utilizzo, le apparecchiature devono essere spente, le batterie staccate, chiusi tutti gli
osteriggi e le prese a mare.
Le superfici interne ed esterne dell’unità devono essere lasciate pulite, senza residui di cibo o bevande.
I bagni di bordo devono essere lasciati puliti e asciutti ed il serbatoio delle acque nere svuotato.
Il socio / utilizzatore si impegna, inoltre, a rispettare scrupolosamente il regolamento del circolo /
marina ove è ormeggiata l’unità.
Art. 11 – Check-list alla partenza.
Prima di mollare gli ormeggi e lasciare la banchina, il socio / utilizzatore effettuerà:

  • un breve briefing con il proprio equipaggio, al fine di concordare i ruoli nelle manovre di
    ormeggio / disormeggio ed in navigazione;
  • la verifica dell’apertura della presa a mare del motore;
  • la verifica, a motore spento e freddo, dei livelli dell’olio motore e del liquido refrigerante;
  • la verifica del funzionamento del motore, che deve essere fatto scaldare per almeno 15 minuti
    ed, in particolare, la verifica del corretto funzionamento della girante (assicurarsi che a motore
    accesso fuoriesca il getto d’acqua dallo scarico);
  • la verifica del corretto funzionamento dell’impianto elettrico;
  • la verifica del livello del carburante;
  • la verifica delle condizioni meteo-marine;
  • la verifica della check-list di partenza, ove presente a bordo.
    Il socio / utilizzatore dovrà segnalare al momento del check-in qualsiasi danno riscontrato, o
    apparecchio non funzionante dell’equipaggiamento di bordo, o ammanco nell’inventario di bordo,
    oppure qualsiasi danno o difetto nella carena, motori, strumenti, attrezzature veliche, arredi,
    suppellettili ed accessori che abbia riscontrato e che non sia già segnalato negli aggiornamenti.
    Art. 12 – Norme di comportamento in navigazione.
    Il socio / utilizzatore dovrà:

  • verificare sempre le condizioni meteo attuali e previste al momento di lasciare il porto e, in
    caso di dubbio, non prendere il mare;
  • verificare sempre i tempi delle basse maree e le escursioni, e verificare sempre la propria
    posizione e rotta attuale;
  • navigare su fondali profondi almeno 2 metri oltre il pescaggio della chiglia;
  • astenersi dall’uscire in mare quando i venti sono superiori o sono previsti più forti di 24
    nodi (vento forza 5) o comunque troppo forti rispetto al livello della sua esperienza;
  • commisurare la propria esperienza ed abilità con le necessità di serenità, sicurezza e comfort
    di tutto l’equipaggio;
  • assicurarsi che ciascun membro che ne abbia necessità, nonché ciascun bambino di età
    inferiore a 12 anni, indossi un giubbotto salvagente omologato e della propria taglia;
  • assicurarsi, comunque, che tutti gli ospiti a bordo indossino i giubbotti salvagente:
    a) ogni volta che le vele sono terzarolate;
    b) in caso di mare agitato o molto agitato;
    c) sempre, quando sono accese le luci di via;
    d) sempre, quando il comandante lo richiede;
    e) ogni volta che una persona desideri indossarne uno.
  • utilizzare sempre estrema prudenza e buon senso durante le navigazioni notturne,
    utilizzando tutti gli aiuti alla navigazione, fari fanali e segnalamenti, ed assicurarsi che le luci
    di navigazione siano sempre accese dopo il tramonto;
  • accendere sempre la luce di testa d’albero quando si trova alla fonda;
  • prestare particolare cura alle tecniche di ancoraggio, verificando la posizione della barca
    frequentemente ed assicurandosi che venga data catena / cima di ormeggio per almeno 5
    volte la profondità del fondale.

Art. 13 – Check-list al rientro.
Al rientro all’ormeggio, il socio / utilizzatore:

  • è tenuto a segnalare all’Associazione qualsiasi danno, problema, o malfunzionamento,
    avvenuto o riscontrato durante il proprio periodo di utilizzo;
  • dovrà provvedere al riordino ed all’accurata pulizia dell’unità da diporto;
  • dovrà annotare sul Diario di Bordo i rifornimenti di gas della cucina o di altri beni di
    consumo che necessitino prima di iniziare la navigazione successiva;

  • dovrà annotare sul Diario di Bordo il livello di carburante segnalato dall’indicatore di
    bordo e le ore di utilizzo del motore alla fine di ogni periodo di utilizzo dell’unità,
    provvedendo a reintegrare il carburante consumato o, in alternativa, a versare l’importo
    corrispondente nella “cassa” che sarà presente a bordo;
  • dovrà staccare le batterie (motore e servizi) prima di abbandonare l’unità da diporto;
  • dovrà chiudere le prese a mare (eccetto la presa a mare del motore, salvo diverso
    accordo).

E’ in ogni caso responsabilità del socio / utilizzatore premurarsi che l’unità abbia sempre l’autonomia
di carburante richiesta per effettuare con un margine di sicurezza la navigazione prevista e non venga
restituita con un livello di carburante inferiore ad 1/2.
Art. 14 – Penali per ritardata riconsegna dell’unità da diporto.
Salvo diverso accordo con l’Associazione e/o con il socio / utilizzatore successivo, ciascun socio /
utilizzatore dovrà restituire l’unità da diporto presso il suo posto di ormeggio nella data ed ora
prestabilita, salva l’applicazione delle penali stabilite nel contratto d’utilizzo.
Art. 15 – Comportamenti in caso di sinistro.
Nel caso in cui l’unità sia coinvolta in un incidente nel quale sono causati danni a persone o cose o
subisca un danno o un’avaria, e vi sia l’eventualità di richieste di danni da parte di terzi, il socio /
utilizzatore, in qualità di comandante, dovrà seguire le seguenti indicazioni:

  • porrà in essere tutte le manovre e gli accorgimenti necessari per mettere in sicurezza
    l’equipaggio e l’unità da diporto;
  • contatterà immediatamente l’Associazione, nella persona del Presidente o del Vice Presidente
    o di altro referente all’uopo nominato, al fine di valutare congiuntamente la gravità del sinistro;
  • non appena rientrato in porto, si recherà presso gli uffici della competente Capitaneria di
    Porto al fine di sporgere la Denuncia di Evento Straordinario, salvo che venga espressamente
    dispensato dall’Associazione;
  • si farà immediatamente carico di collaborare con l’Associazione per l’attivazione della
    copertura assicurativa, fornendo ogni elemento utile all’istruzione della pratica;

  • si farà immediatamente carico di collaborare con l’Associazione per l’immediata riparazione
    dell’unità, anticipandone i costi in attesa della liquidazione assicurativa ove il sinistro sia stato
    causato per sua colpa;
  • ove il sinistro sia stato causato per sua colpa, si farà carico della franchigia nella misura che
    sarà indicata nella polizza assicurativa;
  • ove il sinistro sia stato causato per sua colpa, se possibile, offrirà ai soci-utilizzatori che non
    potranno usufruire dei periodi di utilizzo loro spettanti, un “risarcimento in forma specifica”
    consistente nella cessione di un pari periodo di sua competenza, di gradimento dei soci /
    utilizzatori pregiudicati dall’indisponibilità dell’unità;
  • in caso di richiesta danni avanzata da terzi nei confronti dell’Associazione, fornirà tutta
    l’assistenza necessaria e tutte le informazioni in suo possesso, garantendo, se richiesta, anche la
    massima collaborazione da parte del suo equipaggio;
  • nel caso in cui l’unità venga danneggiata o persa o sia incagliata o arenata o comunque
    incapace di navigare autonomamente, il socio / utilizzatore dovrà, ove possibile, mettersi in
    contatto con l’Associazione e con gli assicuratori prima di accettare offerte di salvataggio,
    rimorchio, disincaglio, pompaggio o di altri servizi similari offerti da terze parti, tenendo
    tuttavia in considerazione che la sicurezza dell’equipaggio e dell’unità sono prioritarie e che
    qualora l’evento dipenda da sua colpa o da caso fortuito o forza maggiore, ogni onere sarà a
    suo esclusivo carico, salvo successivo indennizzo in virtù dell’attivazione della polizza
    assicurativa.
    Art. 16 – Consenso scriminante dell’avente diritto.
    L’Associazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni eventuale danno alla persona
    del socio / utilizzatore ed ai suoi eventuali ospiti verificatosi durante l’utilizzo delle unità da diporto in
    boat sharing in quanto coperto dalla scriminante del consenso dell’avente diritto, con conseguente
    manleva dell’Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
    E’ fatta salva l’operatività delle coperture assicurative conseguenti all’iscrizione dell’Associazione nel
    Registro CONI e/o nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche presso il Ministero
    dello Sport, nonché delle coperture assicurative stipulate per ciascuna unità da diporto.

Art. 17 – Osservanza del presente Regolamento.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare
ai sensi dello Statuto dell’Associazione.
Art. 18 – Aggiornamento del presente Regolamento.
È facoltà del Consiglio Direttivo modificare, aggiornare ed integrare le norme del presente
Regolamento con altre disposizioni utili al buon andamento dell’attività sociale, anche secondo le
direttive dell’Assemblea, dandone adeguata comunicazione ai soci.
Art. 19 – Deroghe al presente Regolamento.
Quanto disposto nel presente Regolamento potrà essere derogato solo ove si ponga in espresso
contrasto con norme di legge, ordinanze delle Capitanerie di Porto o delle altre Autorità competenti
oppure con quanto stabilito nei singoli contratti di utilizzo e condivisione delle unità da diporto.

BLU BOAT A.S.D.

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