STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“ BLU BOAT A.S.D. ”
Art. 1 – Costituzione, adesione agli Enti di Promozione Sportiva ed alle direttive del
CONI ed iscrizione nei registri.
Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del
benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di
sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli
articoli 36 e seguenti del codice civile, all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per
quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio
2021 n.39, è costituita un’Associazione che assume la denominazione di “Associazione Sportiva
Dilettantistica ” BLU BOAT “.
L’Associazione ha sede a Roma, in Via Lodovico Pavoni n. 127.
L’Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce
all’A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport – Ente di Promozione Sportiva iscritto al
Registro Nazionale e riconosciuto dal CONI con Delibera N° 140 del 10.04.2003, nonché
Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale nonché, ancora,
Associazione riconosciuta dal Ministero degli Interni come Ente nazionale le cui finalità hanno
carattere assistenziale con Decreto Ministeriale N° 10.13014/12000 del 22.10.1975.
L’Associazione accetta lo statuto dell’ente sopra indicato, con facoltà di adottarne la tessera
nazionale quale tessera sociale, e conformando il presente statuto alle norme e alle direttive del
CONI e dell’ A.I.C.S., obbligandosi a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI,
accettando il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI
ed aderendo incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.
Per il riconoscimento ai fini sportivi, l’Associazione, tramite i soggetti dell’ordinamento sportivo
cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli
articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 e successive integrazioni e
modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.
L’Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche
tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.
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Art. 2 – Finalità.
L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, apolitico ed apartitico, che
opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai
cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, la loro crescita civile e culturale, promuovendo
coesione sociale, miglioramento della qualità della vita e benessere fisico e psichico, favorendo la
partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona ed avendo particolare riguardo ai
bambini, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili ed ai cittadini comunque svantaggiati.
Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, quale strumento di
miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione
territoriale, l’Associazione esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore dei propri
associati e dei loro familiari, nonché dei propri tesserati non associati, l’organizzazione e gestione
delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5 del presente statuto.
L’Associazione svolge, inoltre, in via sussidiaria, le attività secondarie e strumentali di cui
all’articolo 6 del presente statuto.
L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Sussistendone i presupposti di legge, previa apposita delibera straordinaria dell’assemblea,
l’Associazione potrà acquisire la personalità giuridica.
Art. 3 – Durata.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera
dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’articolo 21 del presente statuto.
Art. 4 – Le attività dell’Associazione
L’Associazione esercita ed organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli
articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa vigente,
anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici o altri soggetti pubblici e privati e
anche mediante la conduzione di impianti, strutture, locali ed unità da diporto:
- attività sportive dilettantistiche;
- attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche.
Art. 5 – Attività sportive dilettantistiche.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs.
36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita, organizza e gestisce, in via stabile e
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principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Essa svolge in particolare la propria attività nello sport della vela e negli altri sport acquatici,
inclusi, a titolo esemplificativo, il canottaggio, la motonautica, la subacquea e la pesca sportiva,
nelle specialità appartenenti a dette discipline in tutte le forme e manifestazioni, anche mediante:
- la condivisione tra i propri associati e tesserati di natanti, imbarcazioni ed attrezzature
sportive; - l’organizzazione di equipaggi per la partecipazione a regate, manifestazioni ed esibizioni
veliche o canoistiche; - l’organizzazione e la partecipazione ad eventi e regate di “vele d’epoca”;
- l’organizzazione di corsi per il perfezionamento delle tecniche di navigazione costiera e
d’altura; - l’organizzazione di corsi per la manutenzione delle attrezzature di bordo delle
imbarcazioni d’altura e per la promozione della sicurezza della navigazione; - l’organizzazione di corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività
istituzionali; - la promozione della velaterapia in favore di soggetti affetti da disabilità fisiche o
psichiche; - la promozione e l’organizzazione di eventi e sessioni di team building.
Più specificamente, l’Associazione svolge la propria attività nelle seguenti discipline:
VELA
Multiscafi
Kiteboarding
Tavole a Vela
Derive
Barche a chiglia
Monotipi
Vele d’Epoca
Imbarcazioni a vela radiocomandate
Attività motorie marinaresche applicative alle discipline della Vela
CANOA
Canoa freestyle
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Canoa marathon
Canoa polo
Dragon Boat
Ocean racing Paracanoa
Slalom
Sprint
Wildwater (Discesa)
CANOTTAGGIO
Canottaggio
Coastal rowing Para-rowing
Canottaggio Sedile
Canottaggio Sedile Fisso
MO
TONAUTICA
Barche storiche da corsa
Circuito
Diporto
Endurance
Gio
vanile
e propedeutica
Motonautica Radiocomandata
Moto d’acqua
- Hydrofly
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Offshore
PESCA SPORTIVA
Bolentino
Canna da natante
Canna da riv
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Carpfishing
Drifting Feeder Kayak fishing
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Lancio Tecnico (Casting)
Lancio tecnico con peso di mare
Pesca al colpo
Pesca alla trota con esche naturali in torrente e in lago
Pesca con esche artificiali da riva e da natante
Pesca con la bilancella
Pesca con la mosca
Surf casting
Traina costiera
Traina d’altura
RAFTING
Hydrospeed
Rafting
SCI NAUTICO – WAKEBOARD
Barefoot (Piedi nudi)
Cable Ski
Disabled (Disabili)
Racing (Velocità)
Tournament (Discipline classiche)
Wakeboard Boat (Wakeboard)
Wakeboard Cable
SURF
ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO
Fotografia subacquea
Immersione in apnea
Nuoto pinnato
Orientamento subacqueo
Pesca in apnea
Safari fotosub
Sport Diving
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Tiro al bersaglio subacqueo
Video subacqueo
DIDATTICA SUBACQUEA
Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere
Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere
Attività di salvamento e soccorso subacqueo
L’Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche
previste dal CONI e dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Art. 6 – Attività secondarie e strumentali all’attività sportiva dilettantistica.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs.
36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può inoltre esercitare e organizzare attività
secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5 del
presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero
delle Finanze.
L’individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell’associazione.
In particolare, può esercitare, organizzare e gestire, salvo altre, le seguenti attività, nei limiti di cui
alle vigenti norme:
- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra
attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti
senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti; - ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto Registro,
purché riconosciuta dagli Enti cui l’Associazione è affiliata; - somministrazione di alimenti e bevande in favore dei propri associati e tesserati;
- organizzazione di crociere ed attività turistiche collegate al mondo della nautica e della
subacquea; - la promozione della conoscenza delle bellezze naturali costiere e del parco ittico, con
particolare riguardo a quello presente nelle acque territoriali italiane, con attività anche di
pesca sportiva atta a valorizzare i metodi tradizionali legati al mare; - il noleggio e la locazione di natanti ed imbarcazioni;
- il noleggio di attrezzature sportive, accessori nautici e dotazioni di sicurezza;
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- la raccolta di sponsorizzazioni;
- la commercializzazione di prodotti legati alle attività sopra citate.
Art. 7 – Gestione delle attività organizzate.
Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di
impianti sportivi, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, la gestione di derive,
natanti, imbarcazioni, unità da diporto di varie dimensioni e tipologie, accessori ed attrezzature
varie, posti barca e rimessaggi, al fine di conseguire migliori condizioni economiche a vantaggio
degli associati, anche in collaborazione con soggetti terzi; detti beni possono essere messi a
disposizione dei propri associati e dei tesserati non associati, nonché di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a
cui l’associazione è affiliata, dei rispettivi associati, tesserati o partecipanti e dei tesserati delle
rispettive organizzazioni nazionali.
Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti
in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la
gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altre associazioni
sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di
Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche
paralimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti
pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o
costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative,
Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività, l’Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e
compatibilmente con la natura delle attività stesse:
- agli apporti dei volontari;
- alle prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive
modificazioni e integrazioni; - ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26 e 28 del d.lgs. 36/2021 e successive
modificazioni e integrazioni; - ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di cui all’art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e
integrazioni; - ai rapporti di lavoro occasionale di cui all’art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive
modificazioni e integrazioni;
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- ai rapporti di lavoro subordinato;
- a prestazioni di lavoro autonomo;
- a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.
Art. 8 – Adesione all’Associazione.
Chiunque ne condivida i principi e le finalità può aderire all’Associazione, associandosi ad essa.
Il numero degli associati è illimitato; all’Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri
di ambo i sessi.
Si può aderire all’Associazione anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato.
L’associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le
regole del presente statuto, dello statuto dell’AICS e dello statuto delle Federazioni sportive e/o
degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l’Associazione aderisce, condividendone le
attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.
Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le
regole del presente statuto, dello statuto dell’AICS e dello statuto delle Federazioni sportive e/o
degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l’Associazione aderisce, per partecipare
all’attività sportiva da essa organizzata.
Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Presidente, quale delegato dal
Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale,
recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente statuto e
alle deliberazioni degli organi sociali.
Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Con la domanda di adesione, si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede
dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l’ammissione dei nuovi
associati, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente
versate le quote prescritte.
La tessera ha valore annuale.
Gli associati e i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento, entro i
termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate
all’interessato entro sessanta giorni.
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L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea,
che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima
convocazione utile.
La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a
sostegno economico dell’Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile
neanche in caso di morte.
Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento ed ogni altro aspetto della
partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,
sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei
casi previsti dal presente statuto.
Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione
alla vita associativa.
Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.
Art. 9 – Diritti degli associati e dei tesserati non associati.
L’Associazione si fonda sui principi di democraticità ed uguaglianza tra tutti gli associati.
Tutti gli associati, infatti, in modo paritario tra loro, hanno diritto:
a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle
attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo
l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) frequentare i locali sociali; servirsi delle derive, delle unità da diporto, dei posti barca, delle
attrezzature sportive, degli impianti e servizi gestiti dall’Associazione secondo le modalità
promosse dall’Associazione e contribuendo ai relativi costi mediante il versamento dei
corrispettivi specifici determinati dal Consiglio Direttivo;
c) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera
sociale;
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
E’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi
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sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con
il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età
acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora
sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I tesserati non associati hanno diritto:
- a partecipare alle attività sportive dell’Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli
organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata, previo l’adempimento degli obblighi e delle
obbligazioni che esse comportano; - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera
sociale.
Art. 10 – Doveri degli associati e dei tesserati non associati.
Gli associati ed i tesserati sono tenuti:
a) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi
associativi;
b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le
eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle
attività sportive dilettantistiche richiesti dall’Associazione;
c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione
e/o derivanti dall’attività svolta;
d) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali,
dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata;
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi sociali
dell’Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell’Ente di Promozione sportiva cui
l’Associazione aderisce.
Gli associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell’Associazione.
Art. 11 – Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato.
La qualifica di associato si perde per:
a) dimissioni presentate per iscritto;
b) scioglimento volontario dell’Associazione;
c) decesso;
d) esclusione, a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
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e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali
dell’Associazione e/o dell’organismo sportivo riconosciuto dal CONI cui l’Associazione aderisce,
in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell’Associazione, del CONI e
delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline
Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata, per il compimento di atti in disaccordo con le
finalità morali dell’Associazione, quali risultano dallo statuto, o contrari alla legge o, ancora, lesivi
del patrimonio o dell’immagine dell’Associazione.
La qualifica di tesserato si perde per i motivi di cui sopra nonché per il mancato rinnovo del
tesseramento entro i termini previsti dagli organi sociali.
Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione
degli associati e dei tesserati non associati sono il Consiglio Direttivo dell’Associazione e gli
organi disciplinari dell’organismo sportivo riconosciuto dal CONI cui l’Associazione aderisce.
Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il
provvedimento è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non
esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell’organismo sportivo cui l’associazione
aderisce, si può ricorrere agli organi statutari competenti di tale organismo, con le modalità
previste dallo statuto dello stesso.
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, nessuno ha diritto di chiedere la
divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Art. 12 – Patrimonio sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili, immobili ed immateriali di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è
utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità
sportive, solidaristiche e di utilità sociale.
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Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o
all’incremento del patrimonio.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al
presente statuto.
Art. 13 – Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
- dalle quote sociali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell’Associazione;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi, ivi incluse le
sponsorizzazioni; - dai finanziamenti erogati da associati o da terzi.
Art. 14 – Non rimborsabilità delle quote sociali e dei corrispettivi specifici.
Le somme versate per il tesseramento, per le quote sociali e per i corrispettivi specifici non sono
rimborsabili in nessun caso, salva la facoltà da parte del Consiglio Direttivo di accogliere richieste
di rimborso motivate da casi di forza maggiore o da comprovate ragioni di opportunità.
Art. 15 – Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio e scritture contabili.
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di
esercizio.
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Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale; ove necessario, detto termine può essere prorogato sino al giorno 30 del
nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico
e finanziario dell’Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa
suddetta, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto
all’attività istituzionale.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede
sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del
sito sociale o gli altri canali di comunicazione attivati.
Art. 16 – Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
- l’assemblea sociale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo, se nominato.
L’assemblea potrà altresì nominare un Collegio di Probiviri al quale affidare le controversie che
dovessero insorgere tra gli associati.
Art. 17 – Assemblea degli associati.
L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione e determina l’applicazione degli
indirizzi generali di carattere programmatico.
E’ composta dagli associati in regola con il tesseramento ed il versamento delle quote associative
alla data della sua convocazione.
Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli
associati.
Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati
in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
L’assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione e si riunisce presso la sede
sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione.
Le assemblee degli associati possono essere ordinarie o straordinarie.
Le assemblee sono convocate con avviso inviato mediante email, anche non certificata, con
almeno 5 (cinque) giorni di preavviso. Ove il socio, in sede di domanda di ammissione, non abbia
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comunicato il proprio indirizzo email, si intenderà valida la convocazione effettuata mediante
pubblicazione sul gruppo Whatsapp o Telegram dell’Associazione; in ogni caso l’avviso di
convocazione potrà essere comunicato anche mediante bacheca on-line.
L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del
giorno dell’assemblea.
La seconda convocazione può aver luogo anche nel medesimo giorno della prima, a distanza di
almeno due ore.
L’assemblea potrà, altresì, svolgersi con modalità online, sia mediante piattaforme di
videoconferenza (Zoom, Meet, Whatsapp, Skype, salvo altri), sia mediante la piattaforma
Facebook, purché venga assicurata a tutti gli associati la possibilità di partecipazione e di
espressione del proprio voto.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto,
salvo che, in caso di svolgimento con modalità telematiche, ciò sia tecnicamente impossibile od
eccessivamente difficoltoso e previa rinuncia dell’associato alla segretezza del voto.
Le deliberazioni adottate dall’assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Art. 18 – Assemblee ordinarie.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale, salvo la proroga prevista dall’art. 15 del presente statuto.
L’assemblea ordinaria:
- approva il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti; - delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di
adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza; - delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
Art. 19 – Assemblee straordinarie.
L’assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo o, in sua assenza, l’amministratore lo reputi
necessario;
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- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci;
- allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per
provvedere all’elezione del terzo probiviro.
L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera: - sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza; - sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
Art. 20 – Costituzione dell’assemblea.
Salvo debba deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, in prima
convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la
presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste
all’ordine del giorno.
Art. 21 – Scioglimento e liquidazione.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la
presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda
convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, è sufficiente
il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 22 – Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea sociale.
E’ composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, soci dell’associazione,
compreso il Presidente.
I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che
procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono
rieleggibili.
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I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale,
Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.
I suoi componenti, previa apposita deliberazione dell’Assemblea ordinaria, possono percepire
compensi per la carica ricoperta nonché, previo apposito incarico conferito dal Consiglio
Direttivo stesso, percepire compensi come lavoratori sportivi o lavoratori
amministrativo/gestionali.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non
approva per due volte consecutive il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti
sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti
pubblici e di soggetti privati; - attua gli indirizzi dell’assemblea sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti, i contratti di ogni genere ed i regolamenti inerenti all’attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare
all’Assemblea per l’approvazione; - elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti; in caso di
più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario; - delibera circa l’ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il
Presidente dell’associazione, nonché l’esclusione, l’espulsione e la radiazione degli stessi; - delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri
organi.
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15
giorni dalla sua elezione.
In via ordinaria, si riunisce di norma ogni quattro mesi.
In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza
degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente
stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione
entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
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Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi
anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto
previsto dal presente statuto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Art. 23 – Il Presidente.
Il Presidente è eletto dall’assemblea sociale tra gli associati, dura in carica quattro anni e,
comunque, fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è
rieleggibile.
Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il
bilancio d’esercizio per due volte consecutive.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e
di ordinaria amministrazione.
Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
Predispone per l’assemblea sociale il bilancio di esercizio.
Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri
organi sociali.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i
poteri.
Art. 24 – L’Organo di Controllo.
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea degli associati deve nominare un organo di
controllo, anche monocratico.
L’organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera
dell’Assemblea sociale.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i
predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili.
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L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, il
controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale
dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’organo di controllo.
Art. 25 – Scioglimento ed estinzione dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.
La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art.
21.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione
imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati, ai fini
sportivi ad altre Associazioni che hanno come finalità l’attività Sportiva Dilettantistica.
Art. 26 – Controversie.
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello statuto, tra gli
associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’Associazione, tra i
componenti degli organi dell’Associazione, sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra
giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri ed, in assenza, alla competenza di tre
probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità:
- due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente;
- il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due
probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.
I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà
inappellabile.
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Art. 27 – Norma di chiusura.
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’assemblea a maggioranza assoluta dei
partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno
essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.
Il presente statuto, che costituisce modifica dello statuto precedentemente vigente in conformità
di quanto disposto dal D.Lgs. 36/2021, è stato sottoposto all’assemblea straordinaria degli
associati, che lo ha approvato in data 29 Giugno 2024.
Il Presidente dell’Assemblea
Il Segretario dell’Assemblea

